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Obiettivi del Registro dei titolari effettivi

22/06/2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio, dopo anni di attesa, è stato pubblicato il D.M. 11 marzo 2022, n. 55 contenente disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini al trust.  Con l’introduzione del Registro dei titolari effettivi, attraverso il quale vengono raccolti i dati relativi ai titolari di impresa, si cerca di migliorare l‘azione di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il registro contiene i dati relativi alle società di capitali e sui titolari effettivi da parte di persone giuridiche, consentendo di fatto di individuare i titolari effettivi delle società. Il provvedimento obbligherà i titolari effettivi delle imprese a comunicare i dati della titolarità effettiva attraverso il Registro delle Imprese e quindi al registro dei titolari effettivi. Al centro del provvedimento vi sono coloro che sono definiti come “titolari effettivi”: si tratta dei soggetti posti al centro dei controlli nel caso di azioni anti riciclaggio. Il titolare effettivo ha un ruolo molto importante in un’impresa, perché ad esso sono ricollegate diverse responsabilità e competenze.

L‘elemento cardine di questo atteso provvedimento è rappresentato dalla figura del “ titolare effettivo”, il soggetto che, nel caso di azioni di antiriciclaggio viene posto al centro dei controlli. Un aspetto importante da sottolineare è che le nuove norme consentono di rendere queste informazioni condivisibili a livello europeo, nel tentativo di contrastare le attività illecite portate avanti attraverso il circuito delle imprese. Il nuovo decreto è così suddiviso:

  • Sezione I: requisiti oggettivi e soggettivi per i titolari effettivi di impresa, modalità di comunicazione dei dati;
  • Sezione II: le modalità di accesso delle Autorità ai registri, oltre alle regole per la consultazione;
  • Sezione III: disposizioni per le comunicazioni tra Agenzia delle Entrate, Unioncamere e Infocamere, e gli uffici territoriali del governo.

La normativa coinvolge anche le Camere di Commercio alle quali saranno obbligatoriamente comunicati tutti i soggetti titolari effettivi delle imprese, ovvero le persone fisiche a cui è attribuita la proprietà il controllo di una società o ad esempio di un trust. Ciò significa che in ogni Camera di Commercio ci sarà una sezione specifica in cui saranno registrate tutte le informazioni e i dati sui titolari effettivi delle imprese e gli enti in Italia. Ad oggi, da quel che ci risulta, il MEF non ha ancora fornito guide e modulistiche, che, nella migliore delle ipotesi, si renderanno disponibili dopo l’estate.

soggetti interessati dalla normativa dovranno presentare una prima autodichiarazione entro 60 giorni dal momento in cui il registro dei titolari effettivi verrà pubblicato. In particolare, saranno quindi obbligati a questa comunicazione i seguenti soggetti:

  • le imprese con personalità giuridica, ovvero le società per azioni, società responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni;
  • le persone giuridiche private che devono iscriversi nell’apposito registro;
  • Trust e gli istituti giuridici affini, che risiedono nel territorio dello Stato Italiano.

L’ auto dichiarazione dovrà essere effettuata da fondatori, beneficiari, titolari di poteri di rappresentanza legale, fiduciari e loro delegati. Naturalmente, se in un secondo tempo dovessero essere effettuate variazioni degli aventi diritto alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dal momento in cui avviene la variazione dovrà essere effettuata una nuova auto dichiarazione. Le comunicazioni di queste informazioni dovranno essere effettuate telematicamente, con un modello predisposto ad hoc.

In caso di ritardi eccedenti il mese nelle comunicazioni, sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a €1.030. In caso di mancata comunicazione di uno più soci che riguarda la titolarità effettiva, viene sospeso il diritto di voto e l’impugnabilità delle delibere assembleari. In caso di inserimento di dati falsificati, oltre a una forte sanzione, è prevista anche la reclusione.

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