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Gli oligarchi riusciranno ad evitare le sanzioni in Italia grazie ai trust?

16/03/2022

Da quando sono scattate le prime sanzioni verso la Russia e i suoi oligarchi, è iniziata anche la fuga dei capitali verso piazze finanziarie più accondiscendenti di quelle occidentali. Questa lotta contro il tempo sta comunque consentendo di occultare alcuni beni, ma spesso gli schermi utilizzati riescono ad essere smontati dalle forze di polizia. In questo senso sta facendo un eccellente lavoro in Italia la nostra Guardia di Finanza. In queste pagine abbiamo parlato frequentemente dei trust e del loro utilizzo lecito, ma nel caso degli oligarchi spesso l’unico scopo con il quale sono stati istituiti è stato dettato da intenti elusivi. Cerchiamo quindi di comprendere insieme quale è lo scenario attuale e come si possono bloccare in alcuni casi i beni e i patrimoni di questi personaggi.

Qualunque bene detenuto in Italia da una società riconducibile a un cittadino russo sottoposto a sanzioni è facilmente sequestrabile. La società in tal caso, avrà sicuramente, un conto corrente presso un intermediario italiano, che obbligatoriamente deve aver identificato i cosiddetti titolari effettivi ed informato l’anagrafe tributaria. Per l’amministrazione fiscale in questo caso diventa semplice raccogliere le informazioni utili per procedere all’eventuale sequestro o congelamento dei beni. La ricerca diventa più complessa nel caso in cui il cittadino russo oggetto di sanzioni è riuscito in qualche modo ad occultare la sua reale identità.

In tal caso una criticità è rappresentata dal fatto che ad oggi nel nostro paese non esiste un registro dei titolari effettivi e dei trust, sebbene a breve si attendano novità dal MEF. Occorre sottolineare che il trustee, non essendo iscritto ad alcun albo, ha gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, soltanto se svolge professionalmente l’attività di trustee. Diversamente, a meno che non apra rapporti con un istituto di credito, non avrà alcun obbligo e riuscirà di conseguenza a creare una schermatura al titolare effettivo del trust. Nel caso in cui, ad esempio, venisse aperto un conto corrente, la banca sarebbe obbligata a richiedere i nomi dei titolari effettivi, senza avere però la certezza che il trustee fornisca i nominativi dei veri titolari. Tra l’altro occorre sottolineare che, sebbene esista l’obbligo in capo al trustee di identificare i titolari effettivi, per effetto di una sanzione pecuniaria di soli €1.000, l’elusione delle normative antiriciclaggio diventa piuttosto frequente.

C’è da dire che in Europa tutti i disponenti, i beneficiari, i trustee ed i guardiani vengono censiti dal sistema bancario, tuttavia se i rapporti fossero aperti solo per le società controllate dal trust sarebbe molto difficile identificare i beneficiari. Tuttavia nel caso di società operative all’interno dell’UE, gli istituti di credito chiederebbero ugualmente l’identità dei titolari effettivi del trust che normalmente, rappresentano il vertice della catena di controllo. Il 4 marzo di quest’anno l’UIF ha diramato una nota agli intermediari finanziari italiani, chiedendo di verificare nei loro registri l’eventuale presenza di clienti con caratteristiche assimilabili a quelle dei soggetti sanzionati e di segnalarne senza indugio l’eventuale presenza alla stessa UIF. Le normativa come vediamo permette di aggredire i beni riconducibili al soggetto sanzionato. La vera sfida è identificarli!

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