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Alcune considerazioni sull’applicazione del “Regime transitorio”​ e della “Presunzione di prioritaria distribuzione”​

29/06/2022

Alla fine dell’anno in corso terminerà la disciplina transitoria (legge 27 dicembre 2007 n. 205) sulla distribuzione delle riserve di utili che si sono formati fino al 31/12/2017, pertanto entro il 31 dicembre di quest’anno, sarà necessaria una pianificazione fiscale molto accurata per tutte le società di capitali che dispongono di riserve di utili costituite negli anni scorsi, facendo attenzione al modo in cui distribuire tali riserve a favore dei soci persone fisiche, residenti non in esercizio di impresa, che detengono partecipazioni qualificate. Bisognerà prestare quindi attenzione al fatto che la tassazione in capo ai soci potrà variare in rapporto alla situazione reddituale del socio stesso e in base all’anno in cui le riserve si sono formate.

Val la pena ricordare la ratio di questa normativa transitoria ricordando la distinzione esistente tra le persone fisiche residenti in Italia, non in esercizio di impresa e quelle in esercizio di impresa. Fino al 31/12/2017 per le prime, i dividendi concorrevano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, in base a percentuali individuate a seconda della data di formazione degli utili (si era passati dal 49,72% previsto fino alla fine del 2016, al 58,14% valevole per il 2017) e tra l’altro andavano indicati avvalendosi obbligatoriamente del regime della dichiarazione o naturale. Dal 2018 la legge ha stabilito, come regola generale, che l’imposta sostitutiva del 26% si applica ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018, evitando anche di essere obbligati ad optare per il regime della dichiarazione. Ricordiamo inoltre che la normativa individua quelle che sono le soglie di partecipazione qualificata, distinguendo tra le partecipazioni in società quotate e non quotate, come abbiamo indicato nella tabella allegata.

Tuttavia, per non penalizzare i soci qualificati di Società aventi riserve di utili accantonati alla data del 31.12.2017, è stata prevista una disciplina transitoria per gli utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione risulti deliberata tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022. A tali utili si applica la disciplina che abbiamo precedentemente illustrato. Ciò è stato previsto perchè, in linea di principio la normativa ha determinato un aumento della tassazione in capo ai soci.

Considerando il fatto che la disciplina transitoria sarà utilizzabile fino alla fine del 2022, possiamo quindi fare una serie di ipotesi per ottimizzare la pianificazione fiscale. Ad esempio la normativa transitoria fa riferimento alla data di formazione della delibera di distribuzione e non alla data in cui gli utili verranno pagati o incassati. Ciò significa che se mancassero, ad esempio, le risorse finanziare necessarie per erogare gli utili nel corso dell’esercizio in corso, si potrebbe adottare la delibera di distribuzione entro il 31.12.2022 ed effettuare l’erogazione degli utili anche dal 1° gennaio 2023, sperando di poter disporre in seguito di maggiore liquidità. Un’altra informazione interessante da ricordare è quella per cui la qualità di socio qualificato o non qualificato deve essere accertata al momento della distribuzione ed incasso degli utili e non al momento di adozione della delibera assembleare. Di conseguenza la tassazione da applicare agli utili corrisposti, corrisponde alla qualifica del socio al momento dell’effettiva distribuzione dei dividendi, dando luogo così a diverse ipotesi da valutare. Ad esempio un socio qualificato alla data della delibera, se mantenesse lo stesso status anche alla data del pagamento sarebbe tassato in base allo scaglione Irpef di riferimento. Ma se alla data di pagamento non fosse più qualificato allora pagherebbe l’imposta sostituiva del 26%. Pertanto occorre pianificare per tempo una strategia ottimale.

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